Art. 6.
(Organi dell'autorità portuale).

      1. All'articolo 7 della legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni, sono appartate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 1, la lettera c) è abrogata;

          b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

      «3. Con decreto del Ministro dei trasporti sono disposti, in mancanza di adeguate giustificazioni, la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:

          a) siano decorsi trenta giorni dalla scadenza dei termini stabiliti dall'articolo 9, comma 3, lettera a), senza che abbiano avuto luogo gli adempimenti ivi previsti;

          b) gli obiettivi del piano operativo triennale si siano rivelati del tutto pretestuosi e illusori, ovvero si sia verificato un grave scostamento da essi;

          c) il conto consuntivo evidenzi un disavanto»;

          c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine il commissario può aumentare le aliquote delle tasse e dei diritti di cui all'articolo

 

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28, comma 4, per incrementarne proporzionalmente il gettito complessivo entro il limite di cui allo stesso articolo 28, comma 8»;

          d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «4-bis. Il Ministro dei trasporti può nominare un commissario straordinario in luogo del presidente quando questi sia incorso in condanna penale definitiva, ovvero il suo mandato sia scaduto e non sia stato possibile entro tre mesi dalla scadenza procedere alla nomina del nuovo presidente, affinché ne eserciti le funzioni fino a tale nomina».